XIV Legislatura
Atto Camera 1211
Nuove
norme in materia di iscrizione e di contribuzione dovuta all' Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i farmacisti
Iniziativa
Parlamentare:
On.
Luca Volonte' (
Natura:
ordinaria
Presentazione:
Presentato
in data 5 Luglio 2001; annunciato nella seduta n.12 del 6 Luglio 2001
Assegnazione:
Assegnato
alla
Pareri della
XIV
LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE
Art.1
(Iscrizione all’
Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i
farmacisti).
1.
A decorrere dai
1° gennaio 2002, l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per í farmacisti (ENPAF) è obbligatoria per gli iscritti negli albi
professionali dei farmacisti che esercitino effettivamente, sotto qualsiasi
forma, anche organizzativa, una delle attività per le quali è richiesta
l'iscrizione negli albi e non siano
iscritti ad altra forma di previdenza
obbligatoria.
2.
Successivamente alla data di cui al comma 1, hanno facoltà
d’iscrizione agli enti gli iscritti negli albi professionali dei farmacisti, i
quali, ancorché iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, svolgono
una delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione negli albi.
3.
Gli
iscritti all'ENPAF in giorno precedente la data di cui al comma 1, ancorché
iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria possono mantenere
l'iscrizione all'ente esercitando il diritto di opzione di cui al comma 2.
(Contribuzioni)
1.
Gli iscritti
all'ENPAF, di cui all'articolo 1, comma 1, versano a decorrere dal 1° gennaio
2002, un contributo soggettivo annuo determinato in misura pari ai 14 per cento
dei reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) derivante dall'attività di cui all'articolo 1, comma 1, ed un
contributo integrativo pari al 2 per cento dello stesso reddito.
2.
Coloro i quali
esercitano l'opzione ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, sono tenuti a
versare annualmente un contributo soggettivo e un contributo integrativo,
determinati in una percentuale, pari rispettivamente al 3 per cento e all’1
per cento del reddito, derivante da lavoro dipendente o autonomo, imponibile ai
fini dell'IRPEF. In ogni caso, gli iscritti sono tenuti al versamento di un
contributo annuo minimo di lire 1.200.000. L'importo del contributo minimo è
adeguato automaticamente, a decorrere dai 1° gennaio di ogni anno, in
proporzione alla variazione all'indice generale dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'Istituto nazionale di statistica
3.
Le percentuali e
l'importo dei contributo minimo possono essere variati dall'ente con apposite
deliberazioni da sottoporre all'approvazione dell'autorità vigilante, in
relazione alla situazione economico-finanziaria accertata con bilancio tecnico
redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento dell’ente stesso.
4.
I contributi,
soggettivo ed integrativo, sono deducibili al fini dell'IRPEF e sono comunque
considerati come onere personale per il contribuente ai fini dell'applicazione
di qualsiasi imposta diretta.
5.
Per la riscossione dei contributi l'ENPAF ha facoltà
di avvalersi dei ruoli esattoriali.
(Rimborso
dei contributi)
1.
La cancellazione
dall'ENPAF per qualsiasi causa o il mancato esercizio dei diritto di opzione di
cui all'articolo 1, comma 3, determinano il diritto ai rimborso dei contributi
versati, maggiorati di un tasso dei 4,50 per cento.
(Prestazioni)
1.
Le prestazioni a
favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, sono determinate per i
contributi versati successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, secondo il metodo contributivo, tenuto conto dei principi introdotti
dalla legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modificazioni; per i periodi di
contribuzione precedenti le prestazioni sono determinate in applicazione delle
norme contenute nel regolamento di previdenza dell’ENPAF vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2.
La pensione
diretta spettante agli iscritti che continuano a prestare attività lavorativa
è ridotta al 50 per cento.
3.
Al termine di
ogni esercizio finanziario le prestazioni erogate nell’anno devono essere
garantite da una riserva tecnica non inferiore a tre volte delle prestazioni
stesse.
Art.
5.
(Regolamento di
previdenza)
1.
Entro sei mesi
dalla data entrata in vigore della presente Legge, l'ENPAF adotta i nuovi
regolamenti per la previdenza e per l'assistenza secondo quanto previsto dallo
statuto dell'ente.
(Previdenza complementare)
1.
L’ENPAF è autorizzato ad istituire forme di previdenza complementare.