XIV Legislatura

Atto Camera  1211

Nuove norme in materia di iscrizione e di contribuzione dovuta all' Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i farmacisti

Iter:                                         assegnato (non ancora iniziato l'esame) 23 Ottobre 2001

Iniziativa Parlamentare:       On. Luca Volonte' ( CCD-CDU Biancofiore )

Natura:                                   ordinaria

Presentazione:                       Presentato in data 5 Luglio 2001; annunciato nella seduta n.12 del  6 Luglio 2001

Assegnazione:                        Assegnato alla 11° Lavoro pubblico e privato in sede referente in data 23 Ottobre 2001. Assegnazione annunciata nella seduta n.51 del 23 Ottobre 2001.
Pareri della 1^ Affari costituzionali ; 5^ Bilancio, tesoro e programmazione ; 6^ Finanze (ai sensi dell’art. 73 reg. Camera) ; 12^ Affari sociali

 

XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE ‑ N. 1211

PROPOSTA  DI LEGGE

 

Art.1

(Iscrizione all’ Ente nazionale di previdenza e di

assistenza per i farmacisti).

 

1.       A decorrere dai 1° gennaio 2002, l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per í farmacisti (ENPAF) è obbligatoria per gli iscritti negli albi professionali dei farmacisti che esercitino effettivamente, sotto qualsiasi forma, anche organizzativa, una delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione negli albi e non siano iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

2.       Successivamente alla data di cui al comma 1, hanno facoltà d’iscrizione agli enti gli iscritti negli albi professionali dei farmacisti, i quali, ancorché iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, svolgono una delle attività per le quali è richiesta l'iscrizione negli albi.

3.       Gli iscritti all'ENPAF in giorno precedente la data di cui al comma 1, ancorché iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria possono mantenere l'iscrizione all'ente esercitando il diritto di opzione di cui al comma 2.

Art. 2

(Contribuzioni)

1.       Gli iscritti all'ENPAF, di cui all'articolo 1, comma 1, versano a decorrere dal 1° gennaio 2002, un contributo soggettivo annuo determinato in misura pari ai 14 per cento dei reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) derivante dall'attività di cui all'articolo 1, comma 1, ed un contributo integrativo pari al 2 per cento dello stesso reddito.

2.       Coloro i quali esercitano l'opzione ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, sono tenuti a versare annualmente un contributo soggettivo e un contributo integrativo, determinati in una percentuale, pari rispettivamente al 3 per cento e all’1 per cento del reddito, derivante da lavoro dipendente o autonomo, imponibile ai fini dell'IRPEF. In ogni caso, gli iscritti sono tenuti al versamento di un contributo annuo minimo di lire 1.200.000. L'importo del contributo minimo è adeguato automaticamente, a decorrere dai 1° gennaio di ogni anno, in proporzione alla variazione all'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'Istituto nazionale di statistica

3.       Le percentuali e l'importo dei contributo minimo possono essere variati dall'ente con apposite deliberazioni da sottoporre all'approvazione dell'autorità vigilante, in relazione alla situazione economico-finanziaria accertata con bilancio tecnico redatto in conformità a quanto stabilito dal regolamento dell’ente stesso.

4.       I contributi, soggettivo ed integrativo, sono deducibili al fini dell'IRPEF e sono comunque considerati come onere personale per il contribuente ai fini dell'applicazione di qualsiasi imposta diretta.

5.       Per la riscossione dei contributi l'ENPAF ha facoltà di avvalersi dei ruoli esattoriali.

 

Art. 3

(Rimborso dei contributi)

1.       La cancellazione dall'ENPAF per qualsiasi causa o il mancato esercizio dei diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, determinano il diritto ai rimborso dei contributi versati, maggiorati di un tasso dei 4,50 per cento.

Art.4

(Prestazioni)

1.       Le prestazioni a favore dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, sono determinate per i contributi versati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il metodo contributivo, tenuto conto dei principi introdotti dalla legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modificazioni; per i periodi di contribuzione precedenti le prestazioni sono determinate in applicazione delle norme contenute nel regolamento di previdenza dell’ENPAF vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2.       La pensione diretta spettante agli iscritti che continuano a prestare attività lavorativa è ridotta al 50 per cento.

3.       Al termine di ogni esercizio finanziario le prestazioni erogate nell’anno devono essere garantite da una riserva tecnica non inferiore a tre volte delle prestazioni stesse.

 

Art. 5.

(Regolamento di previdenza)

1.       Entro sei mesi dalla data entrata in vigore della presente Legge, l'ENPAF adotta i nuovi regolamenti per la previdenza e per l'assistenza secondo quanto previsto dallo statuto dell'ente.

 

Art.6

(Previdenza complementare)

1.       L’ENPAF è autorizzato ad istituire forme di previdenza complementare.