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Statuto Associazione Farmacisti Non Titolari Trevigiani
Treviso, 02 gennaio 2001
  • Art.1) E’ costituita la Associazione Farmacisti Non Titolari Trevigiani denominata A.Fa.n.T.Tre
  • Art.2) L'Associazione ha sede a Treviso in via Cortese 8.
  • Art.3) La durata dell'Associazione è illimitata.
  • Art.4) L'Associazione è apartitica, non ha fini di lucro e si propone: di difendere e promuovere gli interessi professionali, morali e sindacali, individuali e collettivi dei Farmacisti Non Titolari, di porsi come interlocutrice di tutte le istituzioni pubbliche e private per l'analisi, la proposta, la verifica degli interventi atti a consolidare e ad allargare il campo in cui i soci sono chiamati ad esercitare la loro professione, di organizzare corsi di aggiornamento e formazione professionale per associati e non, che abbiano come oggetto il farmaco ed i prodotti destinati alla salute umana, di curare e promuovere l'avviamento al lavoro degli iscritti disoccupati attraverso l'istituzione di una banca dati.
  • Art.5)All'Associazione possono aderire tutti i Farmacisti in qualsiasi campo esplichino la loro attività e siano di provata e specchiata moralità. I soci si distinguono: Soci effettivi: sono soci effettivi tutti i farmacisti “non titolari”di cui venga accolta la domanda e che non siano soci di società di persone di cui alla Legge 362/91 e che siano in regola con la quota associativa annuale. I soci effettivi hanno diritto di voto. Soci Simpatizzanti: sono soci simpatizzanti tutti i farmacisti di cui venga accolta la domanda e condividano gli scopi dell’Associazione. I soci simpatizzanti non hanno diritto di voto.
  • Art.6) Gli associati possono aderire liberamente ad Organizzazioni Sindacali, Organismi Locali, Nazionali ed Internazionali purchè non contrastanti con gli scopi dell' Associazione.
  • Art.7) L'Associazione si riserva di aderire a qualsivoglia istituto associativo o sindacale che, senza intaccarne l'autonomia, l'indipendenza, possa appoggiarne le azioni in campo professionale, sindacale ed organizzativo.
  • Art.8)Ogni associato ha il dovere di attenersi alle disposizioni statutarie, in particolare, per quanto riguarda la sua figura di Farmacista Non Titolare, di osservare le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  • Art.9) La qualità di associato termina oltre che per morte: per recesso alla fine dell'anno solare in cui ne invia comunicazione scritta all'Associazione, per espulsione alla data di notifica della delibera emessa dal Consiglio Direttivo a seguito di gravi motivi, oltre a quanto previsto dagli art.5, 6 e 7 dello statuto.
  • Art. 10) Tutti i soci effettivi formano l'Assemblea Generale, hanno voto deliberativo e sono eleggibili. Non sono ammessi voti per delega.
  • A.rt.11) L'Assemblea Ordinaria degli associati viene convocata una volta all'anno dal Consiglio Direttivo mediante avviso scritto, contenente l'ordine dei giorno e l'orario dell'unica convocazione, inviato a tutti gli associati con otto giorni di anticipo. Le Assemblee straordinarie sono indette dal Consiglio Direttivo per deliberazione presa a maggioranza assoluta di voti oppure per richiesta iscritta di almeno un quarto degli Associati indicante il motivo della riunione e presentata al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima. L'Assemblea è ritenuta valida qualunque sia il numero degli associati presenti. Tutte le delibere vanno prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti.
  • Art. 12) All'Assemblea Generale spetta: approvare lo Statuto e apportarvi le modifiche per le quali è richiesta la presenza di almeno un terzo degli associati, eleggere il Consiglio Direttivo, determinare le linee generali dell'azione dell'Associazione, approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. amministrare il patrimonio sociale provvedendo alla riscossione e alle spese.
  • Art. 13) Il Consiglio Direttivo è costituito da sette membri eletti a scrutinio segreto che rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo procede alla nomina delle cariche sociali (presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere). Il componente che non partecipi ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo è dichiarato dimissionario.
  • Art. 14) il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno due consiglieri. Deve comunque riunirsi almeno una volta ogni sei mesi. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno quattro membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di dimissioni di uno dei membri dei Consiglio subentrerà di diritto l'associato non eletto che nell'ultima votazione abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di dimissioni contemporanee di quattro membri, il Consiglio stesso si dichiarerà dimissionario ed il Presidente dovrà riconvocare l'Assemblea per nuove elezioni.
  • Art. 15) il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti: determinare e regolare l'andamento dell' Associazione a livello provinciale adempiendo a tutte le funzioni previste dal presente Statuto, dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e fissarne l'Ordine dei Giorno, compilare l'inventario ed i bilanci per l'esercizio finanziario che decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e presentare il consuntivo del passato esercizio, amministrare il patrimonio sociale provvedendo alla riscossione e alle spese ordinarie e straordinarie.
  • Art. 16) Il Presidente assume la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti e ne dirige l'attività. E' sua facoltà farsi delegare da un membro del Consiglio previa consultazione del Consiglio stesso. In caso di assoluta urgenza prende le decisioni necessarie sottoponendole poi alla ratifica del Consiglio Direttivo.
  • Art. 17) il Segretario redige i verbali di tutte le riunioni dell' Associazione tiene l'elenco aggiornato degli Associati, vigila sul funzionamento dell'Associazione.
  • Art. 18) il Tesoriere vigila sulla tenuta della contabilità, sulla regolarità dei libri contabili si occupa della riscossione delle quote sociali secondo le delibere del Consiglio Direttivo e prepara l'inventario ed il bilancio annuale che dopo l'esame dei Consiglio Direttivo deve essere messo a disposizione degli Associati.
  • Art. 19) Tutte le cariche sociali sono espletate dagli associati a titolo gratuito.
  • Art.20)Il Consiglio Direttivo delibera le spese. I mandati di pagamento devono essere firmati dal Tesoriere e dal Presidente. Le somme che superino i bisogni ordinari saranno, a cura del Tesoriere, depositate presso un Istituto di Credito.
  • Art.21) Le eventuali variazioni delle quote associative saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.
  • Art.22) Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. L'
  • Art.23) Associazione in caso di scioglimento dovrà devolvere il proprio patrimonio ad una o più associazioni con finalità analoghe.
  • Art. 24) Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall’Assemblea e rimane in carica quanto il Consiglio Direttivo.
  • Art. 25) Tutte le controversie sociali tra associati e tra questi e Associazione od i suoi organi saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza del Collegio dei Probiviri. Essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità procedurali.
  • Art.26) Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.
  • Art.27) Il presente Statuto si compone di 27 articoli compreso questo.

    Treviso, 02 gennaio 2001

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